Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, è sostituito dal seguente:

      «A decorrere dalla stessa data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei Corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo, ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni, sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettanti ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. Gli effetti economici delle disposizioni di cui al presente comma decorrono dal 1o gennaio 2006».

      2. All'onere derivante dall'attuazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede a carico delle risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.